Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 194 del 1978 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere garantiscono le prestazioni di emergenza contraccettiva. I
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consultori ed i medici delle strutture sanitarie citate non possono differire le prestazioni urgenti di tipo contraccettivo qualora non siano in grado di garantire che le stesse prestazioni siano erogate in tempi utili e nelle modalità più efficaci».